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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.8.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
2.8.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, con le seguenti: Il pubblico ministero ha facoltà di disporre, su segnalazione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.