All'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 3, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: «misure previste dagli artt. 282 bis e 282 ter» con le seguenti: «misure cautelari personali previste dagli articoli da 281 a 286 c.p.p., adottate nell'ambito di procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 570, 571, 572, 582, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis codice penale»;
2) sopprimere, le parole «a pena di inammissibilità».