Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che sia in attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.