Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: «e al difensore», sono aggiunte le seguenti: «nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa»;.