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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.50.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
2.50.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa con le seguenti: «per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».