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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.45.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
2.45.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,» con le seguenti: le parole: «ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza sono sostituite dalle seguenti: ipotesi di reato di cui all'articolo 572 e ipotesi di reato dolose di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, ovvero, se maggiorenni, su richiesta della persona offesa o del suo difensore,.