Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 384-bis, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.