Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 101, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore ai sensi dell'articolo 101 e nelle forme previste dall'articolo 96, comma 2. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115;».