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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.29.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
2.29.

  Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) l'articolo 282 quater è abrogato, sostituire la lettera b) con la seguente lettera:
   b) all'articolo 293: dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 bis. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2 devono essere immediatamente notificati alla persona offesa, al difensore della persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».
  All'articolo 2 «Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale» al comma 1, il punto 2) della lettera b) è sostituito come segue: e) all'articolo 299:
  1) al comma 3 dopo il secondo periodo aggiungere: «L'ordinanza di cui al presente comma deve essere contestualmente notificata, a cura della cancelleria, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, a pena di nullità».
  Viene contestualmente eliminato il punto 3).