Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) l'articolo 282 quater è abrogato, sostituire la lettera b) con la seguente lettera:
b) all'articolo 293: dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 bis. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2 devono essere immediatamente notificati alla persona offesa, al difensore della persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».
All'articolo 2 «Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 572 del codice penale» al comma 1, il punto 2) della lettera b) è sostituito come segue: e) all'articolo 299:
1) al comma 3 dopo il secondo periodo aggiungere: «L'ordinanza di cui al presente comma deve essere contestualmente notificata, a cura della cancelleria, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, a pena di nullità».
Viene contestualmente eliminato il punto 3).