Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:
h) all'articolo 415-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui al comma 1 è notificato anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa».