All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni».