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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.14.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
2.14.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:
  «Art. 384-bis. (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, ove sussistano specifici elementi che fanno ritenere fondato il grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica e morale della persona offesa, il pubblico ministero dispone, anche oralmente, nei confronti di chi è gravemente indiziato di uno dei delitti previsti agli articoli 570, 571, 572, 582, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612 II co. e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
  Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini o non sia possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di propria iniziativa.
  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
  Alla lettera D dell'articolo 357 CPP aggiungere: “per gli allontanamenti urgenti dalla casa famigliare ex art. 384 bis cpp..”».