Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile).
1. All'articolo 155-bis del codice civile aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il giudice deve valutare di disporre l'affidamento esclusivo al genitore non violento nei casi di violenza domestica ovvero quando, anche all'esito di una cognizione sommaria, emerga che il minore è stato esposto a violenza assistita.».
2. All'articolo 155-sexies aggiungere, in fine, il seguente comma: «È escluso il ricorso alla mediazione familiare o ad altri metodi di definizione alternativa delle controversie nei casi di violenza domestica emersa anche solo all'esito dell'istruttoria sommaria».
3. All'articolo 342-ter, al secondo comma, sopprimere le parole «o di un centro di mediazione familiare».