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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
2.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile).

  1. All'articolo 155-bis del codice civile aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il giudice deve valutare di disporre l'affidamento esclusivo al genitore non violento nei casi di violenza domestica ovvero quando, anche all'esito di una cognizione sommaria, emerga che il minore è stato esposto a violenza assistita.».
  2. All'articolo 155-sexies aggiungere, in fine, il seguente comma: «È escluso il ricorso alla mediazione familiare o ad altri metodi di definizione alternativa delle controversie nei casi di violenza domestica emersa anche solo all'esito dell'istruttoria sommaria».
  3. All'articolo 342-ter, al secondo comma, sopprimere le parole «o di un centro di mediazione familiare».