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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
2.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile per tutelare i minori in caso di condotte di violenza domestica o assistita).

  All'articolo 155-bis del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il giudice dispone l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando l'altro genitore ha commesso uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia, o nei confronti di membri della famiglia, ovvero in presenza del figlio minore.».