Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al codice civile per tutelare i minori in caso di condotte di violenza domestica o assistita).
All'articolo 155-bis del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il giudice dispone l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando l'altro genitore ha commesso uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia, o nei confronti di membri della famiglia, ovvero in presenza del figlio minore.».