Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche al codice di procedura civile per tutelare i minori in caso di condotte di violenza domestica o assistita).
All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si applica il secondo comma quando il genitore ha commesso uno o più atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia, o nei confronti di membri della famiglia, ovvero in presenza del figlio minore.».