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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.4.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
12.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le province il cui commissariamento è avvenuto mediante cessazione anticipata degli organi intervenuta prima dell'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si provvede al rinnovo della gestione commissariale. La nuova gestione commissariale cessa entro il termine di cui al comma 3.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero delle Politiche Regionali, provvede entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge alla nomina di un commissario indicato dall'assemblea dei Sindaci della Provincia tra le personalità di spicco del territorio caratterizzate da solida esperienza. L'assemblea dei Sindaci della Provincia si riunisce entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e delibera entro i successivi 10 giorni. In assenza di tale deliberazione, il Ministro degli Interni provvede alla nomina di un nuovo commissario.