Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis
(Disposizioni finanziarie per gli enti locali).
1. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), n. 2), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013».
2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 dicembre 2013.».
Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo IV con il seguente: «Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali».