Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Fino al rinnovo degli organi di governo delle Province, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, nonché gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.