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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
12.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione delle province montane e commissariamento).

  1. In base all'articolo 44, comma 2, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sentito il parere della Conferenza Unificata, si individuano le Province interamente montane situate in Regioni ordinarie.
  2. Gli organi delle Province montane individuate ai sensi del comma 1 sono il Presidente della Provincia, la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale. Per la loro composizione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Presidente delle Province montane e il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto secondo le modalità di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81.
  3. Per le Province già commissariate o in scadenza entro il 31 dicembre 2013, si procede alla elezione del Presidente e del Consiglio nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle more del rinnovo, i commissari straordinari e gli organi delle Province in scadenza rimangono in carica per la gestione ordinaria dell'ente.