Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi e gli organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.