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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.8.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
11.8.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al fine di garantire il reclutamento del personale volontario per le esigenze di soccorso pubblico e prevenzione ed estinzione degli incendi, gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico fisica ed attitudinale richieste per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della Amministrazione medesima. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

  Conseguentemente è abrogato il comma 14, dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.