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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
11.1.
inammissibile

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(Oneri per gli accertamenti sanitari del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Al fine di garantire il reclutamento del personale volontario per le esigenze di soccorso pubblico e prevenzione ed estinzione degli incendi, gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, indicati dall'Amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale richiesti per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della Amministrazione medesima.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

  Conseguentemente è abrogato il comma 14, dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.