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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
11.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante norme sul reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di seguito denominato «regolamento», in attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.
  2. Il regolamento, in particolare, definisce:
   a) la suddivisione del personale volontario in personale che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza e personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali;
   b) le qualifiche relative al personale volontario di cui alla lettera a) prevedendo per il personale che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza le qualifiche di capo reparto volontario, capo squadra volontario e vigile volontario e per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali la qualifica unica di vigile volontario;
   c) le modalità di impiego del personale volontario collocato in congedo che richieda di permanere presso i distaccamenti volontari per attività di supporto tecnico e logistico nonché organizzative delle sedi stesse.

  3. Nelle more dell'emanazione del regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.