Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Interventi a favore della montagna).
1. Per l'anno 2013 le risorse accantonate per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a 1 milione di euro, sono utilizzate per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative. A tale scopo le risorse sono assegnate con decreto del Ministro per gli Affari regionale e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'UNCEM che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.