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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.8.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
1.8.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo il numero 5-bis) aggiungere i seguenti:
    «5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
    5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è altresì della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis comportano uno stato di gravidanza.».