Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il numero 5-bis) aggiungere i seguenti:
«5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è altresì della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis comportano uno stato di gravidanza.».