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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.62.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
1.62.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 572, primo comma, del codice penale, dopo il primo periodo aggiungere: «Alla stessa pena soggiace chiunque compia gli atti di cui al primo comma alla presenza di minori di anni 18».