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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
1.54.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma primo, le parole: «dagli articoli 600» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 572, 600» e le parole: «commessi in danno di minorenni», sono sostituite dalle seguenti: «612-bis, commessi in danno di minorenni o dell'altro genitore»;
   b) dopo il comma primo è inserito il seguente:
  «Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572 e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.».