Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma primo, le parole: «dagli articoli 600» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 572, 600» e le parole: «commessi in danno di minorenni», sono sostituite dalle seguenti: «612-bis, commessi in danno di minorenni o dell'altro genitore»;
b) dopo il comma primo è inserito il seguente:
«Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572 e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.».