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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.50.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
1.50.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza».
  1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, lettera b), sopprimere il comma 3-sexies.

1.50.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 61 del codice penale aggiungere, in fine, il seguente numero: «11-quater) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, commesso il fatto in presenza di un minore di anni diciotto.».

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, lettera b) sopprimere il comma 3-sexies.