Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 609-decies, comma primo, del codice penale, dopo le parole: «per il delitto previsto dall'articolo 609-quater» sono inserite le seguenti: «o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o dell'altro genitore».