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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
1.5.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 609-decies, comma primo, del codice penale, dopo le parole: «per il delitto previsto dall'articolo 609-quater» sono inserite le seguenti: «o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o dell'altro genitore».