Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) All'articolo 612-bis del codice penale è aggiunto il seguente comma:
«5. La remissione della querela deve essere raccolta, a pena di inefficacia, nella fase delle indagini preliminari, dal pubblico ministero procedente; successivamente, dal giudice procedente; nella fase del giudizio di Cassazione, dal giudice della Corte di appello procedente. Chi riceve la remissione ha l'obbligo di verificare che la parte che rimette la querela non sia soggetta a violenza o minaccia per compiere l'atto. Di tale accertamento è fatta specifica menzione nel processo verbale di remissione».