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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
1.4.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 609-decies primo comma, del codice penale, le parole: «dagli articoli 600» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 572, 600» e le parole: «commessi in danno di minorenni», sono sostituite dalle seguenti: «612-bis, commessi in danno di minorenni o dell'altro genitore».