Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 609-decies primo comma, del codice penale, le parole: «dagli articoli 600» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 572, 600» e le parole: «commessi in danno di minorenni», sono sostituite dalle seguenti: «612-bis, commessi in danno di minorenni o dell'altro genitore».