Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 623-bis, del codice penale, è aggiunto il seguente:
«623-ter. (Altre circostanze aggravanti. Dei delitti contro la persona) – 1. Aggravano il reato di cui all'articolo 572 e i reati dolosi di cui al Titolo XII, Libro II, del codice penale, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
a) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche o affettive, anche senza convivenza;
b) l'avere commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
c) l'avere commesso il fatto in presenza di minore di anni diciotto;
d) l'avere commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza.».