Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al codice civile).
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 145, il comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il dodicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata, informando altresì i coniugi che possono rivolgersi a servizi di mediazione familiare o a centri di giustizia riparativa, nonché ad altri servizi pertinenti presenti sul territorio. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai conviventi».
b) all'articolo 145, comma 2, la parola «questa» è sostituita dalle parole «la soluzione concordata di cui al comma 1».
c) all'articolo 155-sexies, il comma 2 è sostituito dai seguenti commi 2 e 2-bis: «2. L'articolo 155-sexies, comma 2, codice civile è sostituito dai seguenti: 2. Il giudice, sentite le parti, invita i coniugi a rivolgersi a servizi di mediazione familiare o a centri di giustizia riparativa per favorire il raggiungimento di accordi, fra cui quelli relativi ai comportamenti reciproci futuri, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse affettivo, morale e materiale dei figli e, ove occorra, anche ai fini della prevenzione del rischio di violenza domestica o di genere. In tali casi, il giudice può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155.
2-bis. Ove ne ravvisi l'opportunità, il giudice può inoltre informare i coniugi su altri servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze, i centri antiviolenza e gli enti che abbiano come fine statutario il sostegno, l'accoglienza, l'assistenza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattati ovvero il recupero di soggetti segnalatisi per eventuali condotte maltrattanti o pregiudizievoli».
d) all'articolo 342-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il giudice dispone, altresì, ove occorra:
a. l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché dei centri antiviolenza e degli enti che abbiano come fine statutario il sostegno, l'accoglienza, l'assistenza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattati ovvero il recupero di soggetti segnalatisi per eventuali condotte maltrattanti o pregiudizievoli. I servizi sociali, i centri antiviolenza e i predetti enti realizzano, anche in collaborazione con i consultori familiari, i servizi di salute mentale e per le dipendenze e con il consenso degli interessati, gli opportuni interventi rispettivamente a tutela del coniuge o convivente che ha subito la condotta pregiudizievole e nei confronti del coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, riferendone gli eventuali esiti al giudice;
b. l'attivazione di un centro di giustizia riparativa o di un servizio di mediazione familiare per l'espletamento di taluno dei programmi di loro competenza;
c. il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante».