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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.5.200.36.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2013  [ apri ]
0.5.200.36.

  Sostituire il comma 1, dell'articolo 5 con i seguenti:

Art. 5.
(Rifinanziamento del Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking).

  1. Al fine di garantire a piena implementazione del «Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking» approvato con decreto ministeriale 11 novembre 2010, dal 1o gennaio 2014 lo stanziamento attualmente previsto sul capitolo 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato di 100 milioni di euro l'anno.
  1-bis. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 100 milioni di euro l'anno, si provvede mediante quanto previsto dal successivo comma 3.
  1-ter. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

em. 5.200.