Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) promuovere l'educazione alla relazione, alla discriminazione e alla parità di genere e contro la violenza nell'ambito delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare e nella progettazione del Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare le studentesse e gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. A tale scopo le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi, e viene promossa una adeguata formazione del personale scolastico.
All'emendamento dei relatori 5.200, articolo 5, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere nell'ambito delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.