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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.06.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
7.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Accesso, in via sperimentale, degli ufficiali e agenti della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»).

  1. Gli ufficiali e agenti di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia possono accedere, in via sperimentale, attraverso la questura locale, per finalità di sicurezza urbana con modalità individuate nel decreto di cui al successivo comma, ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente ai dati correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia municipale. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
  3. La durata della sperimentazione non può essere superiore ad un anno dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi del presente articolo. Essa termina comunque il 31 dicembre 2014.
  4. Obiettivi della sperimentazione sono verificare l'efficacia dell'accesso diretto in deroga all'articolo 9 della legge 1o aprile 1981 n. 121.
  5. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge di concerto con gli uffici territoriali del Governo.
  6. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni capoluoghi di provincia nei quali è realizzata la sperimentazione.
  7. L'individuazione di cui al comma precedente è effettuata tenuto conto:
   a) delle istanze di richiesta di attivazione della sperimentazione ricevute dai Comuni capoluoghi di provincia;
   b) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione;
   c) dalle necessità di sicurezza urbana presente sul Comune istante;
   d) dagli interventi in materia di sicurezza urbana già realizzati sul territorio dando preferenza ai comuni che hanno attuato il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 e la legge 24 luglio 2008, n. 125.

  8. La valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta dal Ministero dell'interno sia sulle modalità di svolgimento che sui risultati.