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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.011.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
7.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Norme per il contrasto della mendicità, dell'accattonaggio che arrecano disturbo o invasive e delle attività ambulanti non autorizzate).

  Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:
  Art. 669-bis. – Mendacità e esercizio abusivo di attività – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da euro tremila a euro seimila.
  La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro cinquemila a euro diecimila, se il fatto è compiuto in modo tale da arrecare particolare disagio alle persone, rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualunque modo la circolazione dei veicoli e dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà».