Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Comitato nazionale sulla violenza di genere).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità è istituito il Comitato nazionale sulla violenza di genere, di seguito denominato «Comitato», con la finalità di garantire un coordinamento delle attività di prevenzione e di contrasto delle violenze sul territorio nazionale nonché di studiare e di monitorare il fenomeno.
2. Il Comitato svolge, nello specifico, i seguenti compiti:
a) raccoglie i dati sugli atti di violenza perpetrati nel territorio nazionale al fine di costituire una banca dati nazionale alimentata dai soggetti pubblici e privati;
b) redige annualmente una relazione alle Camere sull'evoluzione delle fenomenologie criminali attinenti ai reati di violenza di genere, presenta la carta di cui alla lettera a) e propone nuovi strumenti legislativi e amministrativi di tutela delle vittime;
c) verifica lo stato di attuazione delle politiche contro la violenza di genere nei vari settori della vita politica, economica e sociale e segnala le opportune iniziative;
d) predispone e coordina campagne di educazione e di comunicazione sui reati di violenza di genere dedicando particolare attenzione a specifiche campagne di sensibilizzazione;
e) favorisce il coordinamento dei servizi antiviolenza nel territorio nazionale e dei progetti di prevenzione e di intervento, nonché del rapporto con le associazioni e con gli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro la violenza di genere;
f) fornisce, su richiesta dei Ministri competenti, pareri, informazioni e studi.
3. Il Comitato è composto da dodici membri:
a) il Ministro per le Pari Opportunità che lo presiede;
b) cinque componenti designati nell'ambito delle associazioni e dei movimenti che operano in materia di violenza di genere maggiormente rappresentativi sul piano nazionale ai sensi del comma 6;
c) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) tre rappresentanti degli enti locali che abbiano attivato servizi di cui alla presente legge designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. Il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente e un segretario e si dota di un regolamento per il suo funzionamento.
5. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità. Ai membri che hanno la sede di servizio fuori del comune sede della riunione del Comitato, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipano, spetta il rimborso delle spese di viaggio, purché debitamente documentate. È inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per eventuali missioni deliberate dal Comitato.
6. Ai fini della designazione di cui al comma 1, lettera b), sono considerati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti che presentano almeno tre dei seguenti requisiti elencati in ordine di priorità:
a) competenza in materia di attività contro la violenza di genere e per la promozione delle politiche femminili; la competenza è determinata in base alla previsione statutaria, ove esistente, e all'attività svolta in un arco temporale di riferimento triennale;
b) presenza ramificata nel territorio;
c) numero degli iscritti;
d) rapporti di collaborazione con altre associazioni e con altri movimenti aventi i medesimi obiettivi statutari;
e) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi;
f) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la violenza di genere o comunque alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;
g) progetti di attività presentati per il contrasto della violenza di genere e per garantire pari opportunità tra uomo e donna;
h) consolidata presenza nel settore;
i) finanziamenti dell'Unione europea o di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e di progetti nell'ultimo triennio.
7. La nomina dei membri di cui al comma 1, lettera b), è effettuata dal Ministro per le Pari Opportunità in base alle domande inviate dai soggetti designati dalle associazioni e dai movimenti di cui alla medesima lettera a seguito di avviso pubblico emanato dallo stesso Ministero.