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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.13.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1540

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/09/2013  [ apri ]
11.13.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 27, comma 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la parola: diciotto è sostituita con la seguente: quarantotto.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2013 , dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo integralmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'interno e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. A decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.