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Legislatura XVII

Proposta emendativa Dis.1-bis.1. in Assemblea riferita al C. 1540-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2013  [ apri ]
Dis.1-bis.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – (Gestioni commissariali delle province). – 1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Sono, altresì, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari straordinari di cui al comma 1.
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014.
  5. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.