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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.2. in Assemblea riferita al C. 1540-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2013  [ apri ]
8.2.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

  L'articolo 625 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 625. – (Furto aggravato). – Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da due e sette anni e con la multa da euro 1000 a euro 3000 euro, se:
   1) il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
   2) il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza fame uso;
   3) il fatto è commesso con destrezza;
   4) il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
   5) il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
   6) il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
   7) il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
   8) il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
   9) il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
   10) il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro contante, se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 2500 a euro 5000.».