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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5-bis.05. in Assemblea riferita al C. 1540-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2013  [ apri ]
5-bis.05.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere i seguenti:
  Art. 5-ter. – (Misure per la promozione della soggettività femminile). – 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», promuove l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia denominato «Codice dei media per la promozione della soggettività femminile», recante principi e prescrizioni volti a promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile.
  2. Qualora, entro sei mesi dalla proposta dell'Autorità, il Codice di cui al comma 1 non sia adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dall'Autorità.
  3. Il Codice di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura dell'Autorità e acquista efficacia quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione.

  Art. 5-quater. – (Campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione). – 1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne, le prefetture-uffici territoriali del Governo promuovono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, protocolli d'intesa tra autorità giudiziaria, province, comuni, aziende sanitarie locali e ospedaliere, uffici scolastici provinciali, forze di polizia, ordini professionali e organizzazioni di volontariato che operano nel territorio.
  2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:
   a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne;
   b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno di cui alla lettera a), attraverso mirati percorsi educativi e informativi;
   c) la formazione degli operatori del settore;
   d) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
   e) l'assistenza e il sostegno alle vittime in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza, anche attraverso vademecum operativi diretti agli operatori delle forze di polizia, sanitari e scolastici.

  3. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative, campagne e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione volte alla prevenzione della violenza nei confronti delle donne e del femminicidio in ogni loro forma.
  4. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e appositi interventi formativi per il contrasto della violenza, mirando alla valorizzazione della pari dignità sociale degli uomini e delle donne e alla promozione della soggettività femminile.

  Art. 5-quinquies. – (Educazione scolastica contro la violenza). – 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti, di prevenire la violenza nei confronti delle donne e di promuovere la soggettività femminile sviluppando negli studenti maggiore autonomia e capacità di analisi, nonché promuovendo l'autodeterminazione personale. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata sulla cultura delle pari opportunità.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

  Art. 5-sexies. – (Centri specializzati per l'assistenza delle vittime di violenza nei confronti delle donne). – 1. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali assicurano l'attivazione di almeno un centro specializzato per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne.
  2. Il centro specializzato di cui al comma 1, al fine di assicurare assistenza integrata alle vittime di violenza, garantisce l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime.
  3. Il personale sanitario operante presso il centro specializzato di cui al comma 1 segue corsi di formazione appositamente organizzati.
  4. La formazione del personale di cui al comma 2 è realizzata, ai sensi di quanto previsto dal Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, mediante seminari organizzati da esperti specializzati nella prevenzione della violenza e nel sostegno alle vittime, provenienti dai consultori pubblici o dalle aziende sanitarie locali, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
  5. Il centro specializzato, ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4, può predisporre piani di organizzazione annuale e di aggiornamento, nonché richiedere la collaborazione di professionalità esterne al servizio pubblico, aventi accertata professionalità nell'assistenza delle donne vittime di violenza.

  Art. 5-septies. – (Ulteriori tutele). – 1. Al fine di aiutare le donne vittime di violenza la presente legge prevede:
   a) il riconoscimento del diritto all'aspettativa e al congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza, con garanzia del mantenimento del posto di lavoro, anche in caso di assenza prolungata dal lavoro oltre la normale convalescenza, nonché del diritto all'assistenza psicologica gratuita a opera delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale;
   b) il rispetto del diritto alla riservatezza delle donne vittime di violenza da parte di chiunque venga a conoscenza del fatto.