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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5-bis.04. in Assemblea riferita al C. 1540-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2013  [ apri ]
5-bis.04.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere i seguenti:
  Art. 5-ter. – (Ricorso a programmi di giustizia riparativa nell'ambito della violenza domestica o di genere). – 1. Quando si procede per condotte di violenza domestica o di genere, il pubblico ministero o il giudice, ove ne ravvisino l'opportunità in qualsiasi stato e grado del procedimento, facilitano comunque il ricorso a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla raccomandazione R(99) 19 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa alla mediazione in materia penale e dalla risoluzione 12/2002 del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite recante i Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
  2. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di giustizia riparativa presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata competenza.

  Art. 5-quater. – (Programmi di giustizia riparativa nell'ambito della violenza domestica o di genere. Definizioni e tipologie). – 1. Sono programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge:
    a) la mediazione, anche diretta o con parti surrogate;
    b) l'incontro delle parti allargato ad altri soggetti;
    c) l'assistenza della persona alla quale il fatto è attribuito nella riparazione indiretta delle conseguenze del reato;
    d) l'ascolto protetto della persona offesa.

  2. I programmi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.
  3. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 2 per mancanza di consenso da parte degli interessati o per altra causa, si procede, ove occorra, con uno dei programmi indicati alle lettere c) e d) del comma 1.
  4. L'assistenza della persona alla quale il fatto è attribuito nella riparazione indiretta delle conseguenze del reato può avvenire anche mediante incontro con vittime aspecifiche eventualmente individuate per il tramite dei centri antiviolenza e di enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato.
  5. I programmi di giustizia riparativa di cui ai precedenti commi possono essere avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto.

  Art. 5-quinquies. – (Svolgimento di programmi di giustizia riparativa e garanzie per la persona offesa). – 1. I mediatori:
    a) esercitano le loro funzioni con indipendenza e autonomia e improntano la loro attività a imparzialità, curando in special modo l'assenza di qualsiasi discriminazione in ordine alla posizione rivestita dalle parti nel procedimento penale;
    b) accolgono le parti con rispetto per la dignità della persona;
    c) assicurano il corretto svolgimento del programma di giustizia riparativa e delle eventuali attività connesse;
    d) vigilano in particolare sulla tutela della persona offesa da ogni forma di vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione, assicurando che il programma si svolga nel suo interesse, a seguito di consenso libero e informato revocabile in qualsiasi momento;
    e) sono garanti dell'equità e ragionevolezza degli accordi e vigilano in particolare sulla congruità degli impegni riparatori e conformativi assunti dalla persona alla quale il fatto è attribuito;
    f) procedono alla mediazione diretta con la persona offesa solo ove la persona cui il fatto è attribuito ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
    g) provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria penale circa l'andamento del programma di giustizia riparativa; informano senza ritardo l'autorità giudiziaria penale circa il risultato del programma ovvero, in tutti gli altri casi, circa la chiusura del programma, indicando le attività comunque svolte.

  2. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in locali appositi, idonei a garantirne l'accessibilità e tali da salvaguardare la confidenzialità, la dignità e la sicurezza degli utenti, al di fuori degli uffici giudiziari e dalle strutture penitenziarie e di pubblica sicurezza.
  3. È assicurata la confidenzialità e la riservatezza di ogni programma di giustizia riparativa, fatte salve le comunicazioni di cui al comma 1, lettera g).
  4. I mediatori hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti appresi nell'esercizio delle loro funzioni. Ai mediatori non si applicano gli articoli 361, 362, 363, 364, 365 del codice penale in relazione ai reati di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
  5. Ai programmi di giustizia riparativa si applica quanto previsto dall'articolo 598 del codice penale.

  Art. 5-sexies. – (Risultato del programma di giustizia riparativa). – 1. Il risultato del programma consiste in adeguate condotte volontarie a contenuto riparatorio e conformativo.
  2. Ai fini della presente legge, le condotte a contenuto conformativo consistono nell'assunzione di impegni relativi, fra gli altri, al rispetto di regole comportamentali concordate con la persona offesa, fra cui quelle relative:
    a) all'allontanamento dai luoghi abitualmente frequentati da quest'ultima;
    b) all'assenza di contatti diretti fra le parti;
    c) allo svolgimento o alla prosecuzione di programmi, anche a carattere terapeutico, intesi alla prevenzione della violenza domestica o di genere;
    d) a ogni altra attività volta alla prevenzione di ulteriori condotte pregiudizievoli o maltrattanti.

  Art. 5-septies. – (Effetti del programma di giustizia riparativa nel procedimento penale). – 1. La partecipazione al programma di giustizia riparativa non può costituire elemento valutabile ai fini del giudizio sulla responsabilità nel procedimento penale.
  2. Il risultato del programma di giustizia riparativa può essere favorevolmente preso in considerazione dal giudice nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, numero 3, nonché ai sensi dell'articolo 62, primo comma, numero 6, del codice penale, con prevalenza su eventuali circostanze aggravanti concorrenti. Il risultato del programma può inoltre essere preso in considerazione ai fini della concessione, ove applicabili, di misure di estinzione del reato e della pena e di ogni altra misura di favore.