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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.27. in Assemblea riferita al C. 1540-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2013  [ apri ]
4.27.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.