Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o è rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio.