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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.26. in Assemblea riferita al C. 1540-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2013  [ apri ]
4.26.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o è rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio.