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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02. in Assemblea riferita al C. 1540-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2013  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il prefetto con ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna applica a chiunque compie uno o più atti di violenza domestica, come definiti dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000 per ogni atto di violenza; quando la vittima della violenza domestica è stata ospitata in centri antiviolenza la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata in misura pari ai costi sostenuti per il suo soggiorno e mantenimento.
  2. Salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, anche penali, previste da norme vigenti, la sanzione amministrativa di cui al comma 1, si applica anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Non si applicano gli articoli 9 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono devoluti al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 per il rafforzamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.