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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.77. in Assemblea riferita al C. 1540-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/10/2013  [ apri ]
2.77.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-ter) dopo l'articolo 284 è inserito il seguente: «Art. 284-bis. (Provvedimenti cautelari nei confronti di imputati che si sottopongono a un programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica) – 1. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 612-bis del codice penale, nonché per il delitto di cui all'articolo 582, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica o di genere, e ricorrano i presupposti per la custodia cautelare, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari se la persona imputata si sottopone senza indugio a un programma, eventualmente anche a carattere terapeutico, inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere presso un servizio pubblico o privato specializzato. Il giudice può, ove occorra, subordinare il provvedimento allo svolgimento del programma in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che la persona imputata esegua il programma e indica gli orari e i giorni nei quali la stessa può assentarsi per l'attuazione del programma medesimo.
  2. Se una persona, imputata per i delitti di cui agli articoli 572, 612-bis, nonché per il delitto di cui all'articolo 582, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica o di genere, del codice penale si trova in custodia cautelare e intende sottoporsi a un programma, eventualmente anche a carattere terapeutico, inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere presso un servizio pubblico o privato specializzato, la misura è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato.
  3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione del programma, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
  4. Il responsabile del servizio o della struttura presso cui si svolge il programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma».