Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica).
1. Dopo il titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«TITOLO V-BIS
(Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica).
Art. 193-bis. – (Obbligo per gli autotreni, autoarticolati e autosnodati di dotarsi di strumenti tecnici a tutela della mobilità ciclistica). – 1. Gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 54 che transitano nelle strade urbane di scorrimento, nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere D, E e F, devono essere dotati di sensori, allarmi sonori che segnalino la svolta, specchi supplementari e barre di sicurezza e altri strumenti tecnici, che tutelino la mobilità ciclistica.
Art. 193-ter. – (Impiantistica e strumenti tecnici per gli incroci pericolosi). – 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e gli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, realizza, avvalendosi dell'ISTAT, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il monitoraggio degli incroci più pericolosi affinché entro i successivi tre mesi siano impiantati nelle suddette aree semafori preferenziali per i ciclisti, specchi e altri strumenti tecnici che permettano ai guidatori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di individuare la presenza dei fruitori della mobilità ciclistica».