stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1512

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile).

  1. All'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole da: «alla sanzione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 2.000»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di violazione degli articoli 186, 186-bis o 187, nonché in caso di possesso di tagliando contraffatto la pena prevista dal comma 2 del presente articolo è aumentata dalla metà al doppio»;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «sanzione amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «pena»;
   d) al comma 3, i periodi secondo, terzo e quarto sono abrogati.