Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
5-bis. I sistemi di ritenuta per bambini, di cui al comma 3, devono essere dotati di dispositivo «anti-abbandono».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche e criteri di omologazione dei dispositivi di cui al comma 5-bis dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le norme necessarie per l'attuazione.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2015 non possono più essere immessi in circolazione sistemi di ritenuta non muniti del dispositivo acustico di allarme previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo.